Il decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale questo 19 maggio, porta al 110% la detrazione fiscale per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per determinati interventi in ambito di efficientamento energetico, fotovoltaico e antisismica. La fruizione della detrazione avverrà in 5 anni con un totale di 5 rate annue di pari importo. Il credito da detrazione potrà essere goduto come sconto in fattura e sarà cedibile senza limite, anche alle banche.
A quali tipologie di intervento si applica questa misura, ribattezzata “Superbonus”?
- Ad interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. La spesa massima complessiva sul quale è calcolata la detrazione è pari a 60.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017).
- Ad interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti:
- Sulle parti comuni degli edifici, con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione.
- Su edifici unifamiliari, con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione.
Il limite di spesa ai fini del calcolo della detrazione è 30.000 € per unità immobiliare (comprendenti anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito).
- A tutti gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. n.63 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n.90 del 2013, ma solo se vengono eseguiti insieme ad interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, con i limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.
- A specifici interventi di adeguamento antisismico degli edifici, tranne per quelli ubicati in zona 4 (la meno pericolosa).
- Ad installazioni di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e a relativi sistemi di accumulo dell’energia (batterie), a patto che tali installazioni vengano eseguite in concomitanza di almeno uno tra gli interventi di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di antisismica. Lo sgravio del 110% non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale (compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto), e la detrazione al 110% è subordinata alla cessione in favore del Gse dell’energia non auto-consumata in sito. Il limite di spesa per fotovoltaico e batterie è di 48.000 € complessivi (con un massimo di 2.400 €/kW di potenza nominale per installazioni su edifici esistenti, oppure di 1.600 €/kW per interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 380/2001, e di 1.000 € per ogni kWh di capacità di accumulo.)
- Ad installazioni di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, purché eseguita congiuntamente ad interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Nel loro complesso, gli interventi di riqualificazione energetica incentivati devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di fotovoltaico e sistemi di accumulo dell’energia, il miglioramento di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, portare l’abitazione alla classe energetica più alta raggiungibile. Inoltre, dovranno rispettare dei requisiti minimi (previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) che dovranno essere adottati entro 30 giorni dall’entrata in vigore della norma.
Chi può beneficiare della detrazione del 110% prevista dal Superbonus?
La detrazione si applica ai condomìni, alle persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni, agli IACP e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Per quanto riguarda le abitazioni unifamiliari, gli interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di condizionamento invernali e di efficienza energetica godono della detrazione del 110% solo per quelle adibite ad abitazione principale. Per approfondimento si rimanda al testo del DL Rilancio (Art. 119 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale